L’accordo regionale veneto del 12 ottobre 2023, parte integrante del contratto regionale per il settore Comunicazione, ha introdotto l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI, valido per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Quando va erogato l’EVR?
L’EVR 2025 deve essere erogato a partire dalla retribuzione del mese di maggio (corrisposta a giugno), per 12 mensilità, e su tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie, straordinarie, supplementari o con clausole elastiche nei part-time).
Come si calcola?
L’erogazione è subordinata alla verifica di due indicatori aziendali:
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Indicatore 1: rapporto tra volume d’affari IVA e ore lavorate nel 2024 rispetto al 2023;
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Indicatore 2: confronto tra numero medio di lavoratori occupati nel 2024 e nel 2023 (inclusi apprendisti, escluso apprendistato duale; part-time conteggiati in proporzione).
Esiti della verifica
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Entrambi positivi: EVR erogato al 100%, con tassazione agevolata;
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Entrambi non positivi: EVR non erogato;
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Uno solo positivo: EVR erogato parzialmente, con tassazione agevolata;
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Nessuna verifica effettuata: EVR intero, senza agevolazioni fiscali.
Obblighi di comunicazione – Scadenza 10 maggio 2025
In caso di esito negativo o parziale (casi II e III), l’azienda deve:
Allegare:
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Modello Allegato 1 in autocertificazione
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Dichiarazioni IVA 2023 e 2024
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Dati su forza aziendale e ore lavorate
La Commissione Provinciale Premi Risultato e Welfare risponderà entro 7 giorni, con possibilità di richiedere integrazioni. L’esito finale sarà comunicato con “Allegato 2”.
Comunicazione ai dipendenti
- In caso di mancata o parziale erogazione, l’azienda deve informare i lavoratori con Allegato 3.
- Se invece l’EVR è erogato, l’azienda può attivare le misure di welfare previste dall’ ACCORDO consentendo ai dipendenti di optare per le modalità indicate nella lettera c).
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