Risposta – I commi da 445 a 448 dell’articolo 1 della legge 30/12/2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) sanciscono una ulteriore stretta al credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla L. 178/2020.
Con l’articolo 6 del D.L. 39/2024 sono state previste le comunicazioni al MIMIT. Il Legislatore, con detto intervento normativo, ai fini della fruizione del credito di imposta, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024 ha disposto l’invio di una comunicazione ex ante ed una ex post rispetto alla realizzazione degli stessi.
La necessità di entrambe le comunicazioni è stata ribadita dall’interpello n. 260 del 16/12/2024. Tale adempimento costituisce esclusivamente un presupposto per la fruizione del credito di imposta.
Per il credito d’imposta corrispondente agli investimenti in beni materiali 4.0 la legge 207/2024 introduce:
- un tetto di spesa;
- una conseguente modifica degli obblighi di comunicazione al MIMIT.
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 realizzati a partire dal 1° gennaio 2025 il tetto massimo complessivo dell’agevolazione è pari a 2,2 miliardi di euro. All’esaurimento delle risorse disponibili le imprese non godranno di alcuna agevolazione, in buona sostanza non è previsto un riparto della dotazione finanziaria tra i beneficiari, bensì una graduatoria sulla base dell’ordine di presentazione delle comunicazioni.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa citati, l’impresa trasmette telematicamente al MIMIT una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato in attuazione dell’articolo 6 richiamato D.L. 39/2024.
È da ritenere che l’erosione del plafond di 2,2 miliardi di euro a disposizione delle imprese avvenga sulla base delle comunicazioni a consuntivo, mediante le quali sono rappresentate le spese agevolabili sostenute ed il corrispondente credito di imposta maturato in favore delle imprese.
Ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola il MIMIT trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
In data 15/5/2025 è stato emanato il decreto citato.
Ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato; quindi, pare necessario inviare un unico modello.
Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti.
Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle entrate entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Si badi che si è in attesa di un ulteriore decreto. Infatti, con un successivo decreto direttoriale, sono individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link