Credito per le imposte pagate all’estero anche in assenza di dichiarazione – Fiscal Focus


Domanda – Nel 2023 una Srl è stata tassata per alcuni redditi prodotti all’estero i quali, a loro volta, erano stati oggetto di imposizione nel Paese straniero: tuttavia, nonostante, quanto previsto dall’art. 165 del Tuir, nel modello Redditi SC/2024 non è stato compilato il quadro CE, senza dunque scomputare quanto pagato oltre confine dall’imposta italiana. È possibile recuperare simile importo o lo stesso è definitivamente perso?

Risposta – A livello di normativa interna viene previsto che, in generale, i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente in Italia, spettando poi per essi il credito d’imposta per quanto assolto al di fuori del territorio nazionale. Quanto detto salvo sullo scomputo delle imposte estere, che vale in tutti i casi in cui non si sia in presenza di redditi assoggettati a:

  • ritenuta a titolo d’imposta;
  • imposta sostitutiva;
  • imposizione sostitutiva.

In proposito, al netto del fatto che le imposte da indicare ai fini del credito sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento – risultando tali i tributi pagati a titolo definitivo così come le imposte divenute irripetibili (non devono quindi essere considerate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per cui è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale) – va posta attenzione a quanto specificamente riportato dalla norma di riferimento, ossia il comma 8 dell’art. 165 del Tuir. Secondo tale disposizione “La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata”); anche se ciò non significa che la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi esteri sia sempre causa di decadenza dal credito.

In maniera nettamente contraria alla citata lettera della norma si è infatti recentemente espressa Cassazione n. 24160 del 09/09/2024, nonché la successiva ordinanza n. 28801 dell’08/11/2024, laddove si è addirittura affermata la possibilità di far valere il credito non indicato in dichiarazione, sebbene l’indicazione stessa del presupposto abbia natura “costituiva”. Ragion per cui la Srl di cui trattasi potrà in ogni caso recuperare l’importo dei tributi pagati all’estero 2023 sul reddito che concorre alla tassazione (anche) in Italia
In linea con la citata ricostruzione si rilevano peraltro diverse ulteriori pronunce, sia di legittimità (Cassazione n. 9725 del 14/04/2021) che di merito (tra le altre CTR Perugia n. 166/3/17 del 15/05/2017, CTR Perugia n. 233/32/16 del 19/01/2016 e CTP Milano n. 2944/17/15 del 27/03/2015), con pochi e più risalenti indirizzi in senso contrario (che fanno capo ai pronunciamenti di cui a Cassazione n. 23190 del 31/07/2023 e n. 35085 del 14/12/2023 nonché a CTR Milano n. 4232/19/16 del 15/07/2016).

Ad ogni modo, come anche affermato dall’Amministrazione finanziaria – circolare n. 9/E del 05/03/2015, § 3.4, che ha recepito quanto argomentato in proposito da parte della giurisprudenza di Cassazione n. 2277 del 31/01/2011 e n. 1045 del 14/05/2014 – qualora ci si accorga di aver commesso un errore di questo tenore (omessa indicazione nei redditi esteri nel modello dichiarativo) si può comunque presentare una dichiarazione integrativa, che contenga l’informazione in esame: in questo caso il credito può legittimamente essere esposto nell’integrativa stessa, con ciò intendendosi sanata la violazione originaria, che avrebbe invece precluso la detrazione.

Attenzione in ogni caso all’importanza del supporto documentale, posto che il credito spetterà solamente se si dimostrano gli importi pagati all’estero (pur senza che si possa considerare dirimente il tempestivo inoltro della dichiarazione – eventualmente omessa).





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