La detrazione delle spese per interventi di recupero edilizio spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. A spiegarlo è il Fisco, che ha chiarito quali sono le condizioni necessarie e quando deve verificarsi lo status di convivenza. Vediamo quanto spiegato e cosa è necessario sapere.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Il familiare convivente, non proprietario dell’immobile, può detrarre le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir?”.
Detrazione spese recupero patrimonio edilizio, le regole per il familiare convivente
Si ricorda che l’articolo 16-bis del Tuir disciplina la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha affermato che la detrazione in esame spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.
Ma chi sono i familiari? A tal proposito, il Fisco ha sottolineato che “per familiari si intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
Per poter fruire della detrazione il familiare deve attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere convivente e deve sostenere direttamente la spesa.
Attenzione, infine: “lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori (risoluzione n. 136/2002) e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio”.
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