L’abilitazione allo SDAPA e la discrezionalità amministrativa nelle procedure di gara: il TAR Sicilia conferma la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante, focus a cura del Dott. Luca Leccisotti.
Introduzione: il ruolo dello SDAPA negli appalti pubblici
Il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) costituisce uno strumento fondamentale per l’efficienza e la trasparenza nelle procedure di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche. La recente sentenza del TAR Sicilia, Sez. IV, n. 111/2025, si è pronunciata su un caso rilevante in materia di abilitazione degli operatori economici (OE) al sistema SDAPA, chiarendo il rapporto tra discrezionalità della Stazione Appaltante (SA) e tutela della concorrenza.
La questione posta all’attenzione del giudice amministrativo riguardava la legittimità della decisione della SA di annullare una gara d’appalto per un servizio di portierato in edifici ospedalieri, motivata dall’esigenza di verificare la possibilità di ricorrere allo SDAPA. Il ricorrente contestava tale annullamento e la propria esclusione dalla procedura, lamentando la violazione del principio di concorrenza e l’arbitrarietà della decisione amministrativa.
La discrezionalità amministrativa nella selezione delle procedure di gara
Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda il principio secondo cui la scelta del contenuto della prestazione e del meccanismo di selezione del contraente costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa, insindacabile dal giudice amministrativo se non in caso di manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Il TAR Sicilia ha confermato che:
- Le amministrazioni pubbliche hanno piena discrezionalità nella scelta della modalità di affidamento, purché essa sia coerente con le esigenze di efficienza e economicità dell’azione amministrativa;
- L’annullamento della gara da parte della SA era giustificato dalla necessità di verificare la possibilità di ricorrere allo SDAPA, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023;
- La decisione amministrativa è stata assunta in autotutela ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990, in conformità ai principi di buona amministrazione e proporzionalità.
La sentenza riafferma quindi il principio secondo cui la discrezionalità della SA nella configurazione della procedura di gara non può essere sindacata se non in presenza di macroscopici vizi di legittimità.
La mancata abilitazione dello SDAPA e il principio di parità di trattamento
Un altro punto di particolare interesse riguarda la necessità per gli operatori economici di essere abilitati al sistema SDAPA per partecipare a determinate gare d’appalto.
Secondo il TAR Sicilia:
- La procedura SDAPA prevede due fasi distinte: una prima fase di selezione per l’abilitazione al sistema e una seconda fase di partecipazione alle gare specifiche;
- L’operatore economico non può partecipare alla procedura se non risulta preventivamente abilitato, essendo tale requisito previsto in modo chiaro nella normativa di riferimento;
- L’amministrazione ha rispettato pienamente il principio di parità di trattamento, poiché tutti gli operatori hanno avuto la possibilità di abilitarsi al sistema dinamico secondo le regole stabilite.
Di conseguenza, l’esclusione del ricorrente non è derivata da una scelta arbitraria della SA, ma dal mancato possesso di un requisito oggettivo di partecipazione.
L’obbligo di centralizzazione degli acquisti e la tutela della concorrenza
La decisione del TAR si inserisce in un contesto normativo più ampio, che vede l’evoluzione del principio di centralizzazione degli acquisti pubblici. Il D.P.C.M. 11 luglio 2018, unitamente al D.Lgs. 36/2023, impone alle amministrazioni di valutare la possibilità di ricorrere agli strumenti centralizzati di acquisto per garantire maggiore efficienza e trasparenza.
Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che la SA abbia correttamente applicato tale principio, ritenendo non ammissibile una procedura autonoma laddove fosse possibile un approvvigionamento mediante SDAPA. Tale decisione è coerente con la giurisprudenza amministrativa consolidata, che impone alle amministrazioni di motivare in modo stringente la scelta di non avvalersi degli strumenti di centralizzazione degli acquisti.
Conclusioni: un equilibrio tra discrezionalità e garanzie procedurali
La sentenza n. 111/2025 del TAR Sicilia costituisce un precedente rilevante in materia di SDAPA e discrezionalità amministrativa, confermando alcuni principi fondamentali:
- La scelta del meccanismo di selezione dell’appaltatore rientra nella discrezionalità della Stazione Appaltante, purché motivata in modo coerente con l’interesse pubblico;
- L’abilitazione al sistema SDAPA è un requisito essenziale per partecipare alle gare specifiche, e la sua assenza non può essere sanata in corso di procedura;
- L’annullamento della gara in autotutela è legittimo se giustificato da esigenze di conformità normativa e di razionalizzazione della spesa pubblica;
- Il principio di parità di trattamento è rispettato se tutti gli operatori hanno la possibilità di accedere agli strumenti richiesti per la partecipazione alle gare.
Questa decisione conferma la tendenza della giurisprudenza amministrativa a rafforzare la centralizzazione degli acquisti e a garantire maggiore efficienza nella gestione delle risorse pubbliche, senza comprimere il principio di concorrenza. L’impatto di tale orientamento sarà particolarmente rilevante per le amministrazioni che dovranno sempre più orientarsi verso strumenti digitalizzati e procedure automatizzate per la selezione dei fornitori.
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