Il programma agevola i conteggi dell’affrancamento straordinario introdotto dalla Riforma dell’Irpef/Ires (art. 14, co. 1, D.lgs. 192/2024): delle riserve di rivalutazione pregresse non affrancate (e di altre riserve/fondi in sospensione d’imposta – non gestiti) presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2023, nella misura in cui residuano al termine dell’esercizio in corso al 31/12/2024 con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi/IRAP nella misura del 10. A tal fine: oltre al conteggio delle imposte dovute e del relativo risparmio d’imposta teorico (in caso di utilizzo della riserva) si propone la compilazione del mod.
Videocorso del: 29 Maggio 2025 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 234760 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Il tool agevola i conteggi, alla luce delle novità introdotte dall’art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, delle imposte dovute dalle imprese (societarie o individuali) poste in liquidazione, in relazione (v. RF 043/2025): sia alla disciplina applicabile per la messa in liquidazione entro il 31/12/2024 che a quella che opera in caso di messa in liquidazione dal 1/01/2025 differenziando il trattamento tra i soggetti Irpef ed i soggetti Ires (eventualmente in trasparenza fiscale).
Si evidenziano le modalità di compilazione del Mod. 730/2025 in caso di sostenimento di spese per l’abbonamento al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Le spese in esame, per le quali spetta una detrazione del 19, si indicano nei righi E8-E10 del Quadro E e sono individuate con il codice onere 40.
La legge da bilancio 2025, nel modificare l’art.12 del TUIR, ha apportato alcune novità alle detrazioni per i familiari a carico, tra cui quelle relative ai figli a carico. A tal fine: fermo restando il requisito reddituale previsto (. 4.000 per i figli under 24; . 2.840,51 per gli over 24) la detrazione di . 950 spetta solo per figli con più di 21 anni e fino al compimento del 30 anno di età (salvo che si tratti di figli disabili ai sensi della L. n. 104/91) L’Agenzia ha recentemente fornito chiarimenti in merito circa le novità intervenute; in particolare: la detrazione spetta dal mese di compimento dei 21 anni di età fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni è confermata la possibilità di continuare a detrarre le spese sostenute per il figlio a carico over 30 anni.
Il contribuente che ottiene l’accoglimento del ricorso di primo grado in termini conformi alla propria proposta presentata in sede di mediazione tributaria sulla mediazione tributaria, rifiutata in prima battuta dall’amministrazione, conserva l’interesse ad agire per l’appello per ottenere condizioni migliori. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 12770 del 13 maggio 2025, ha accolto il ricorso del contribuente interpretando la norma che prevedeva l’accordo con l’amministrazione finanziaria.
Il potere di autotutela tributaria trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, qualora non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, sia per errori di calcolo che per emendare il vizio di emissione ante tempus, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 13471 del 20 maggio 2025, con cui ha rigettato il ricorso di una contribuente.
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